Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003, come di seguito modificato e integrato (il "Codice Privacy") POPSO Covered Bond S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., in data 30 maggio 2014 POPSO Covered Bond S.r.l. ha concluso con Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (il "Cedente" o "BPS") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione si comunica che, in forza di un atto di cessione sottoscritto in data 29 settembre 2017 (con efficacia dal 1 ottobre 2017), POPSO Covered Bond S.r.l. ha acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti") che alla data del 30 settembre 2017 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: (1) che sono alternativamente: (A) Crediti Ipotecari Residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile, e aventi fattore di ponderazione del rischio, almeno per una porzione di essi, non superiore al 35% in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale; ovvero (B) Crediti Ipotecari Commerciali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato dell'immobile e aventi fattore di ponderazione del rischio, almeno per una porzione di essi, non superiore al 50%, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato dell'immobile commerciale; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da BPS; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 29 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BPS di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPS abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da BPS, fisso, misto o opzionale; (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo; (13) che sono garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente" si intendono: (i) mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (ii) mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali di cui sia stata completata la costruzione ma risultino iscritti alla categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti da ipoteca su immobili appartenenti a categorie catastali differenti, a condizione che il valore degli immobili posti a garanzia del mutuo ed appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii) sia maggiore del valore degli altri immobili posti a garanzia del medesimo mutuo ma rientranti in una categoria catastale diversa da quelle sopra indicata, restando comunque esclusi i mutui garantiti da ipoteca su (a) immobili commerciali a destinazione ordinaria ricadenti nelle categorie catastali C1, C3, C5, o (b) immobili con destinazione residenziale prevalente ricadenti nelle categorie catastale A10, o (c) immobili a destinazione speciale ricadenti nelle categorie catastali di cui al gruppo D; (14) che sono stati interamente erogati tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 (per tale intendendosi nel caso dei mutui erogati a stato avanzamento lavori la data dell'ultima erogazione) e rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 31 marzo 2018; (16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (confidi); (17) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero alla "italiana" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento composto da rate d'importo complessivo decrescente con una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e costante nel tempo e una componente interesse decrescente nel tempo), e nel caso di mutui con piano di ammortamento alla francese che prevedono piu' di una rata di rimborso; (18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia della sospensione volontaria concordata con BPS o della sospensione o della rinegoziazione del pagamento delle rate ai sensi: (a) dell'art. 2, paragrafi 475-480, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (la Legge Finanziaria 2008) e del Decreto Ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa); (b) dell'articolo 6 del Decreto Legge 39/2009 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"), cosi' come integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione; (c) dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 ("Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010"), e successive modifiche ed integrazioni; (d) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione dei Consumatori in data 18 dicembre 2009 (il c.d. "Piano Famiglie 2009"), come successivamente modificata e integrata; (e) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei Consumatori in data 31 marzo 2015 (il c.d. "Piano Famiglie 2015"), come successivamente modificata e integrata; (f) dell'avviso comune concluso tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 3 agosto 2009 (il c.d. "Avviso Comune"), come successivamente modificato e integrato; (g) dell'articolo 8, paragrafo 6, del Decreto Legge 70/2011 (il c.d. "Decreto Sviluppo"), cosi' come convertito in legge ai sensi della Legge del 12 luglio 2011, n. 106; e (h) della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd. "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 luglio 2008; (i) dell'articolo 3 del Decreto Legge 93/2008, cosi' come integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione; (19) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) del Gruppo Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; (20) il valore dell'ipoteca iscritta a garanzia di ciascun Mutuo e' pari ad almeno il 125% del relativo importo originariamente erogato per ciascun Mutuo; (21) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni; (22) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado diverso dal primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente, restando esclusi i mutui per i quali il medesimo debitore ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo erogato nella medesima data e la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo immobile; (23) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 90%; (24) derivanti da Contratti di Mutuo conclusi dal Cedente con Debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore di Attivita' Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614 (Artigiani) e 615 (Altre famiglie produttrici). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; (2) mutui per i quali il relativo debitore ha stipulato con BPS contratti derivati in relazione al medesimo mutuo; (3) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti mutui erogati da BPS; (4) mutui per i quali BPS ha ricevuto, entro la Data di Valutazione, dal relativo debitore una contestazione in forma scritta relativa al mutuo stesso, come identificati dai seguenti "numeri finanziamento" (come riportati nelle comunicazioni inviate da BPS a ciascun debitore in merito al relativo contratto di mutuo): 1210574; (5) mutui identificati dai seguenti "numeri finanziamento": 1182126, 1186154, 1194004, 1194379, 1202342, 1202363, 1202701, 1203933, 1204183, 1201887, 1201918, 1181731; Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da POPSO Covered Bond S.r.l. (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet http://www.popso.it; (ii) disponibile presso tutte le filiali di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; e (iii) depositato presso il Notaio Massimiliano Tornambe', avente sede in Sondrio con atto di deposito Repertorio n. 3563 Raccolta n. 1881. POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. ha accettato detto incarico. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. e' tenuta a fornire ai soggetti interessati l'informativa sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti, di cui all'articolo 13 del Codice Privacy assolvendo tale obbligo mediante la presente pubblicazione, emessa nella forma prevista dalle disposizioni dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"). I dati personali in possesso di POPSO Covered Bond S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda POPSO Covered Bond S.r.l., per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): POPSO Covered Bond S.r.l. e BPS. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, Italia. Conegliano, 3 ottobre 2017 POPSO Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato Paolo Gabriele TX17AAB10114