POPSO COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto
al numero 5696.0 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Vittorio Alfieri,1 - Conegliano (TV) Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04620230260
Codice Fiscale: 04620230260

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.

Iscritta al numero 842 del registro delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Capogruppo del gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio iscritto al
numero 5696.0 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio - Italia
Registro delle imprese: Sondrio 00053810149
Codice Fiscale: 00053810149

(GU Parte Seconda n.118 del 7-10-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la "Legge sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero
385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il
"Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196  del
30 giugno 2003, come di seguito modificato e  integrato  (il  "Codice
                              Privacy") 
 

  POPSO  Covered  Bond  S.r.l.  comunica   che,   nel   contesto   di
un'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie  garantite  da
parte di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., in data 30  maggio  2014
POPSO Covered Bond S.r.l. ha concluso con Banca Popolare  di  Sondrio
S.c.p.A. (il "Cedente" o "BPS") un contratto di cessione  di  crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi  e  per  gli  effetti  del
combinato disposto  degli  articoli  7-bis  e  4  della  Legge  sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione si comunica che, in
forza di un atto di cessione sottoscritto in data 29  settembre  2017
(con efficacia dal 1 ottobre 2017),  POPSO  Covered  Bond  S.r.l.  ha
acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e qualsiasi credito derivante
dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti  di  mutuo
stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti  di  Mutuo")
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Crediti")
che  alla  data  del  30  settembre  2017  ("Data  di   Valutazione")
rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  (1) che sono alternativamente: (A) Crediti  Ipotecari  Residenziali
(i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  sia  superiore  all'80%   del   valore
aggiornato  dell'immobile,  e  aventi  fattore  di  ponderazione  del
rischio, almeno per una porzione di essi, non  superiore  al  35%  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene  immobile  non  sia  superiore  all'80%  del  valore  aggiornato
dell'immobile residenziale; ovvero (B) Crediti Ipotecari  Commerciali
(i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato
dell'immobile e aventi fattore di ponderazione  del  rischio,  almeno
per una porzione di essi, non superiore al 50%, in  conformita'  alle
disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano  piu'  immobili
ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno  uno  sia
un immobile commerciale in relazione al quale il rapporto tra importo
capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali  precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile  non  sia
superiore al 60% del valore aggiornato dell'immobile commerciale; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da BPS; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non  sussiste  alcuna
rata scaduta e non pagata da piu' di 29 giorni  dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BPS
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di  tale
cessione e BPS abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi,
e' stata pagata dal debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica,  a  una  persona
giuridica (ad  esclusione  degli  enti  del  settore  pubblico,  enti
territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o  a  piu'
persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse  variabile  (includendo  anche  il  tasso  di  interesse
variabile con un tasso cap) determinato di volta  in  volta  da  BPS,
fisso, misto o opzionale; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo; 
  (13) che sono garantiti da ipoteca  su  immobili  con  destinazione
residenziale prevalente. A tale fine per "mutui garantiti da  ipoteca
su immobili con destinazione residenziale prevalente"  si  intendono:
(i) mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una
delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,
A9, A11; (ii) mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali  di
cui sia stata completata la costruzione ma  risultino  iscritti  alla
categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti  da  ipoteca  su
immobili appartenenti a categorie catastali differenti, a  condizione
che  il  valore  degli  immobili  posti  a  garanzia  del  mutuo   ed
appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii)  sia
maggiore del  valore  degli  altri  immobili  posti  a  garanzia  del
medesimo mutuo ma rientranti in una categoria  catastale  diversa  da
quelle sopra indicata, restando comunque esclusi i mutui garantiti da
ipoteca  su  (a)  immobili  commerciali  a   destinazione   ordinaria
ricadenti nelle categorie catastali C1, C3, C5, o  (b)  immobili  con
destinazione  residenziale  prevalente  ricadenti   nelle   categorie
catastale A10, o (c) immobili a destinazione speciale ricadenti nelle
categorie catastali di cui al gruppo D; 
  (14) che sono stati interamente erogati tra il 1 gennaio 2016 e  il
31 dicembre 2016 (per tale intendendosi nel caso dei mutui erogati  a
stato avanzamento lavori la data dell'ultima erogazione)  e  rispetto
ai quali i mutuatari non hanno diritto  ad  ulteriori  erogazioni  ai
sensi del relativo contratto di mutuo; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 31 marzo 2018; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da  o  erogati  ai
sensi  di  convenzioni  stipulate  con  consorzi  di  garanzia   fidi
(confidi); 
  (17) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale  periodo  di
preammortamento, e'  alla  "francese"  (per  tale  intendendosi  quel
metodo di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  tutte  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se
esiste, dell'ultimo accordo  relativo  al  sistema  di  ammortamento)
ovvero  alla  "italiana"  (per  tale  intendendosi  quel  metodo   di
ammortamento composto da rate d'importo complessivo  decrescente  con
una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e costante
nel tempo e una componente interesse decrescente nel  tempo),  e  nel
caso di mutui con piano di ammortamento alla francese  che  prevedono
piu' di una rata di rimborso; 
  (18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione,  il  relativo
mutuatario non beneficia della sospensione volontaria concordata  con
BPS o della sospensione o della rinegoziazione  del  pagamento  delle
rate ai sensi: 
  (a) dell'art. 2, paragrafi 475-480, della  Legge  del  24  dicembre
2007, n. 244 (la Legge Finanziaria 2008) e del  Decreto  Ministeriale
21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa); 
  (b) dell'articolo 6 del Decreto Legge 39/2009 ("Interventi  urgenti
in favore  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  nella
regione Abruzzo nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile"), cosi' come integrato  e/o  modificato
dalla relativa legge di conversione; 
  (c) dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 ("Primi interventi  urgenti  di
protezione civile diretti a fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre  al  2  novembre  2010"),  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  (d) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana
e l'Associazione dei Consumatori in data 18 dicembre  2009  (il  c.d.
"Piano Famiglie 2009"), come successivamente modificata e integrata; 
  (e) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana
e Associazioni dei Consumatori in data 31 marzo 2015 (il c.d.  "Piano
Famiglie 2015"), come successivamente modificata e integrata; 
  (f) dell'avviso comune concluso tra il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana  in  data  3  agosto
2009 (il c.d. "Avviso Comune"),  come  successivamente  modificato  e
integrato; 
  (g) dell'articolo 8, paragrafo 6, del  Decreto  Legge  70/2011  (il
c.d. "Decreto Sviluppo"), cosi' come convertito  in  legge  ai  sensi
della Legge del 12 luglio 2011, n. 106; e 
  (h) della convenzione conclusa tra  il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in  data  19  giugno
2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del  27  maggio
2008 (il cd. "Decreto Tremonti") convertito in legge ai  sensi  della
Legge n. 126 del 24 luglio 2008; 
  (i) dell'articolo 3 del Decreto Legge 93/2008, cosi' come integrato
e/o modificato dalla relativa legge di conversione; 
  (19) i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito  di
accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla  Data
di  Valutazione,  in  Italia  e  non  sono,  anche  in  qualita'   di
cointestatari  del  relativo  mutuo,  soggetti  che,  alla  Data   di
Valutazione,  erano  dipendenti  o  ex-dipendenti   in   pensione   o
amministratori o esponenti bancari (ai sensi  dell'articolo  136  del
Testo Unico Bancario) del Gruppo Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; 
  (20) il valore dell'ipoteca iscritta a garanzia di ciascun Mutuo e'
pari ad almeno il 125% del relativo importo  originariamente  erogato
per ciascun Mutuo; 
  (21)  il  cui  debito  residuo  in  linea  capitale  alla  Data  di
Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni; 
  (22) garantiti da ipoteca di primo grado o  di  grado  diverso  dal
primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte  le
obbligazioni  garantite   dalla/dalle   ipoteca/ipoteche   di   grado
precedente, restando esclusi i mutui per i quali il medesimo debitore
ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo erogato nella medesima  data  e
la cui garanzia  ipotecaria  e'  rilasciata  a  valere  sul  medesimo
immobile; 
  (23) in relazione ai quali il rapporto tra  (i)  l'importo  erogato
alla data di  stipula  del  contratto  di  mutuo  e  (ii)  il  valore
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 90%; 
  (24) derivanti da Contratti  di  Mutuo  conclusi  dal  Cedente  con
Debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore di Attivita'
Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614 (Artigiani) e 615 (Altre
famiglie produttrici). 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto  Legislativo  del  1°
settembre 1993, n. 385; 
  (2) mutui per i quali il relativo debitore  ha  stipulato  con  BPS
contratti derivati in relazione al medesimo mutuo; 
  (3) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti mutui erogati
da BPS; 
  (4)  mutui  per  i  quali  BPS  ha  ricevuto,  entro  la  Data   di
Valutazione, dal relativo debitore una contestazione in forma scritta
relativa al mutuo stesso,  come  identificati  dai  seguenti  "numeri
finanziamento" (come riportati nelle comunicazioni inviate da  BPS  a
ciascun debitore in merito al relativo contratto di mutuo): 1210574; 
  (5)  mutui  identificati  dai  seguenti   "numeri   finanziamento":
1182126,  1186154,  1194004,  1194379,  1202342,  1202363,   1202701,
1203933, 1204183, 1201887, 1201918, 1181731; 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da  POPSO  Covered  Bond
S.r.l. (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)  che
alla Data di Valutazione  rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://www.popso.it; (ii) disponibile  presso  tutte  le  filiali  di
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.;  e  (iii)  depositato  presso  il
Notaio Massimiliano Tornambe', avente sede in  Sondrio  con  atto  di
deposito Repertorio n. 3563 Raccolta n. 1881. 
  POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca Popolare di
Sondrio S.c.p.A., ai sensi della Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. ha  accettato
detto incarico. Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti
continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in  relazione  ai
Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di  legge  e  dalle  eventuali  ulteriori  informazioni  che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. e' tenuta a  fornire
ai  soggetti  interessati  l'informativa  sull'uso  dei   loro   dati
personali e sui loro diritti,  di  cui  all'articolo  13  del  Codice
Privacy assolvendo tale obbligo mediante la  presente  pubblicazione,
emessa nella forma prevista dalle disposizioni dell'Autorita' Garante
per la Protezione dei Dati  Personali  di  cui  al  provvedimento  18
gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei
crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio  2007)
(il "Provvedimento"). I dati personali in possesso di  POPSO  Covered
Bond S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente. Ai Debitori Ceduti
precisiamo  che  non  verranno  trattati   dati   «sensibili».   Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda  POPSO  Covered  Bond  S.r.l.,  per  finalita'  connesse   e
strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti,  finalita'
connesse agli obblighi previsti da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla
normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da  autorita'
a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Banca Popolare di  Sondrio  S.c.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono  essere  comunicati  utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di
«titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione,
opposizione, ecc.): POPSO Covered Bond S.r.l. e BPS. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  a  Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.A., Piazza  Garibaldi  16,  23100  Sondrio,
Italia. 
  Conegliano, 3 ottobre 2017 

         POPSO Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                           Paolo Gabriele 

 
TX17AAB10114
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.