N. 78 SENTENZA 9 marzo - 24 aprile 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Mancato rispetto dei termini di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale - Obbligo, per le Regioni e le Province autonome, di integrare i contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo ai fini del riconoscimento di una quota dell'indennita' di risultato non inferiore al 30 per cento - Ricorso della Regione Lazio e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata violazione dei principi di differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e dell'autonomia statutaria, con particolare riferimento alla tutela della salute - Non fondatezza delle questioni. Sanita' pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Mancato rispetto dei termini di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale - Obbligo, per le Regioni e le Province autonome, di integrare i contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo ai fini del riconoscimento di una quota dell'indennita' di risultato non inferiore al 30 per cento - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata irragionevolezza, difetto di proporzionalita', nonche' violazione dei principi di buon andamento e dell'autonomia regionale finanziaria - Non fondatezza delle questioni. Sanita' pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali degli enti del Servizio sanitario nazionale - Applicazione delle misure adottate - Trasmissione, da parte delle Regioni, di una relazione al Tavolo di verifica per gli adempimenti regionali, anche ai fini e per gli effetti dell'erogazione della quota di finanziamento del Servizio sanitario regionale - Previsione che le Regioni speciali e le Province autonome relazionano al suddetto Tavolo sullo stato di applicazione delle suddette misure - Ricorso della Regione Lazio e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata irragionevolezza, difetto di proporzionalita', nonche' violazione dei principi di buon andamento, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia statutaria, con particolare riferimento alla tutela della salute - Non fondatezza delle questioni. Sanita' pubblica - Misure in tema di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle dello Stato che adottano la contabilita' finanziaria - Obbligo, in caso di ritardo nell'esercizio precedente, di accantonare in bilancio un "fondo di garanzia debiti commerciali", graduato in percentuale crescente in relazione all'entita' del ritardo e riferito allo stanziamento della spesa prevista per acquisto di beni e servizi - Divieto di disporre sul fondo impegni e pagamenti - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di proporzionalita' della sanzione, compressione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale, nonche' dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni. - Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 857, 859, 862, 863, 865 e 866. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e 120, secondo comma; statuto della Regione Siciliana, artt. 20 e 36; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 4, numero 7); 8, numero 1); 9, numero 10); 16, 79 e Titoli II e VI. (T-200078) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 29-4-2020)

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