Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle
transazioni commerciali - Mancato rispetto dei termini di pagamento
degli enti del Servizio sanitario nazionale - Obbligo, per le
Regioni e le Province autonome, di integrare i contratti dei
direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno
specifico obiettivo ai fini del riconoscimento di una quota
dell'indennita' di risultato non inferiore al 30 per cento -
Ricorso della Regione Lazio e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano - Denunciata violazione dei principi di
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e
dell'autonomia statutaria, con particolare riferimento alla tutela
della salute - Non fondatezza delle questioni.
Sanita' pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle
transazioni commerciali - Mancato rispetto dei termini di pagamento
degli enti del Servizio sanitario nazionale - Obbligo, per le
Regioni e le Province autonome, di integrare i contratti dei
direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno
specifico obiettivo ai fini del riconoscimento di una quota
dell'indennita' di risultato non inferiore al 30 per cento -
Ricorso della Regione Lazio - Denunciata irragionevolezza, difetto
di proporzionalita', nonche' violazione dei principi di buon
andamento e dell'autonomia regionale finanziaria - Non fondatezza
delle questioni.
Sanita' pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle
transazioni commerciali degli enti del Servizio sanitario nazionale
- Applicazione delle misure adottate - Trasmissione, da parte delle
Regioni, di una relazione al Tavolo di verifica per gli adempimenti
regionali, anche ai fini e per gli effetti dell'erogazione della
quota di finanziamento del Servizio sanitario regionale -
Previsione che le Regioni speciali e le Province autonome
relazionano al suddetto Tavolo sullo stato di applicazione delle
suddette misure - Ricorso della Regione Lazio e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata irragionevolezza,
difetto di proporzionalita', nonche' violazione dei principi di
buon andamento, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione, dell'autonomia finanziaria regionale e
dell'autonomia statutaria, con particolare riferimento alla tutela
della salute - Non fondatezza delle questioni.
Sanita' pubblica - Misure in tema di ritardo di pagamento nelle
transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni diverse da
quelle dello Stato che adottano la contabilita' finanziaria -
Obbligo, in caso di ritardo nell'esercizio precedente, di
accantonare in bilancio un "fondo di garanzia debiti commerciali",
graduato in percentuale crescente in relazione all'entita' del
ritardo e riferito allo stanziamento della spesa prevista per
acquisto di beni e servizi - Divieto di disporre sul fondo impegni
e pagamenti - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata
violazione del principio di proporzionalita' della sanzione,
compressione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale,
nonche' dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di
leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 857, 859, 862, 863,
865 e 866.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo, quarto e sesto
comma, 118, primo e secondo comma, 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e 120,
secondo comma; statuto della Regione Siciliana, artt. 20 e 36;
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 4, numero 7); 8,
numero 1); 9, numero 10); 16, 79 e Titoli II e VI.
(T-200078)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 29-4-2020)
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