N. 252 SENTENZA 21 ottobre - 26 novembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope - Perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono - Convalida successiva - Omessa previsione - Violazione della liberta' personale e dell'inviolabilita' del domicilio - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Processo penale - Prove illegittimamente acquisite (nella specie: perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidate dall'autorita' giudiziaria) - Inutilizzabilita' degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, nonche' la deposizione testimoniale in ordine a tale attivita' - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e disparita' di trattamento, violazione dei diritti inviolabili della persona, della liberta' personale, del principio di riserva di legge, del diritto di difesa e di quello, garantito anche in via convenzionale, al rispetto della vita privata e del domicilio della persona - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 103, comma 3; codice di procedura penale, art. 191. - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 8. (T-200252) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 2-12-2020)

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