Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Operazioni di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope - Perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per
telefono - Convalida successiva - Omessa previsione - Violazione
della liberta' personale e dell'inviolabilita' del domicilio -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Processo penale - Prove illegittimamente acquisite (nella specie:
perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori
dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidate
dall'autorita' giudiziaria) - Inutilizzabilita' degli esiti
probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose
pertinenti al reato, nonche' la deposizione testimoniale in ordine
a tale attivita' - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza
e disparita' di trattamento, violazione dei diritti inviolabili
della persona, della liberta' personale, del principio di riserva
di legge, del diritto di difesa e di quello, garantito anche in via
convenzionale, al rispetto della vita privata e del domicilio della
persona - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 103, comma 3; codice di procedura penale, art. 191.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117,
primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, art. 8.
(T-200252)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 2-12-2020)
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