N. 57 SENTENZA 9 - 31 marzo 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Misure urgenti anti-COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali - Colloqui dei detenuti - Detenuti e internati sottoposti al c.d. carcere duro (art. 41-bis ord. penit.) - Possibilita' che i colloqui con i figli minorenni possano essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile - Asserita omessa previsione - Denunciata disparita' di trattamento, violazione dei diritti inviolabili idonei a garantire lo sviluppo e il benessere psico-fisico del minore, dei principi a tutela dell'infanzia e della gioventu', del principio della finalita' rieducativa della pena, nonche' dei principi convenzionali a tutela dei minori e del diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che vietano i trattamenti inumani e degradanti - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, art. 4; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo. - Costituzione, artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 1, 3, 8 e 14; Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 3, paragrafo 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24. (T-210057) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 7-4-2021)

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