N. 86
ORDINANZA (Atto di promovimento)
1 febbraio 2021
Ordinanza del 2 febbraio 2021 del Tribunale di Catania nel
procedimento civile promosso da Di Mauro Giuseppa Lucia e Albana
Vincenzo contro INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Previdenza e assistenza - Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio
1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione
separata, presso l'INPS, i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo -
Interventi in materia previdenziale - Norma di interpretazione -
Obbligo di iscrizione, secondo la giurisprudenza di legittimita', a
carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di
previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di
reddito o di volumi di affari) ex art. 22 della legge n. 576 del
1980.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), art. 2, comma 26, come interpretato
dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
In via subordinata: Previdenza e assistenza - Interventi in materia
previdenziale - Norma di interpretazione dell'art. 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995 - Obbligo, secondo la giurisprudenza di
legittimita', di iscrizione presso l'apposita gestione INPS a
carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di
previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di
reddito o di volumi di affari) ex art. 22 della legge n. 576 del
1980 - Decorrenza per i periodi successivi all'entrata in vigore
della norma - Omessa previsione.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12.
(21C00127)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 16-6-2021)
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