N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2024

Ordinanza del 4 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da F. M. e N. R.. Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilita' genitoriale - Esclusione. - Codice civile, art. 299, primo comma. Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potersi esprimere al riguardo - Esclusione. - Codice civile, art. 299, primo comma. Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potere esprimere consenso o dissenso, e l'adottato sia figlio del coniuge dell'adottante o sia stato affidato alla famiglia dell'adottante o degli adottanti nel tempo della sua minore eta' - Esclusione. - Codice civile, art. 299, primo comma. Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell'adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che sussistono gravissimi motivi che inducano a ritenere pregiudizievole per l'adottato tale mancato assenso - Esclusione. - Codice civile, art. 299, primo comma. Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante che abbia ricevuto in affidamento l'adottato nella sua minore eta' a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell'adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che nel tempo successivo all'emissione del provvedimento che ha disposto l'affidamento i genitori biologici dell'adottato sono venuti meno ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dell'adottato in maniera continuativa, grave e ingiustificata - Esclusione. - Codice civile, art. 299, primo comma. (24C00189) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 11-9-2024)

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