N. 159
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 giugno 2024
Ordinanza del 4 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia sul
ricorso proposto da F. M. e N. R..
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome
dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di
sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome
dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi
nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore
di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato siano stati
dichiarati decaduti dalla responsabilita' genitoriale - Esclusione.
- Codice civile, art. 299, primo comma.
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome
dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di
sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome
dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi
nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore
di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato non si
oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potersi
esprimere al riguardo - Esclusione.
- Codice civile, art. 299, primo comma.
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome
dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di
sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome
dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi
nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore
di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato non si
oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potere esprimere
consenso o dissenso, e l'adottato sia figlio del coniuge
dell'adottante o sia stato affidato alla famiglia dell'adottante o
degli adottanti nel tempo della sua minore eta' - Esclusione.
- Codice civile, art. 299, primo comma.
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome
dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di
sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome
dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', se entrambi
nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore
di tale effetto, e i genitori biologici dell'adottato non si
oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in
cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo,
il giudice accerti che sussistono gravissimi motivi che inducano a
ritenere pregiudizievole per l'adottato tale mancato assenso -
Esclusione.
- Codice civile, art. 299, primo comma.
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome
dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di
sostituire, anziche' di aggiungere o di anteporre, il cognome
dell'adottante che abbia ricevuto in affidamento l'adottato nella
sua minore eta' a quello dell'adottato maggiore di eta', se
entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi
a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell'adottato non
si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in
cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo,
il giudice accerti che nel tempo successivo all'emissione del
provvedimento che ha disposto l'affidamento i genitori biologici
dell'adottato sono venuti meno ai propri obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione dell'adottato in maniera continuativa,
grave e ingiustificata - Esclusione.
- Codice civile, art. 299, primo comma.
(24C00189)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 11-9-2024)
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