Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche -
Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso -
Asserita estensione del divieto, e delle relative sanzioni, anche
nel caso di ricorso alla PMA da parte di una coppia dello stesso
sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il
gamete maschile di un loro componente (crioconservato anteriormente
alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era
formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile
dell'altro - Conseguente asserita necessita' di rigettare l'istanza
di dichiarazione giudiziale di paternita', in base alla normativa
codicistica non censurata (art. 269 cod. civ.) - Denunciata
violazione del principio di eguaglianza, della protezione
dell'infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialita',
nonche' lesione del diritto alla salute e dei vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto
di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata -
Inammissibilita' delle questioni.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32 primo comma, e 117,
primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, artt. 8 e 14; Patto internazionale
sui diritti civili e politici, artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26;
Convenzione sui diritti del fanciullo, artt. 2, 3 e 9.
(T-250155)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 29-10-2025)
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