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Estratto avviso 3/2016 - Sostegno alla realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, con contributo di Fondimpresa aggiuntivo al Conto Formazione delle aziende di appartenenza. Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F. 97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, intende sostenere la realizzazione da parte delle aziende aderenti di piani rivolti all'adeguamento delle competenze ed alla riqualificazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 14 settembre 2015 n. 148, nell'ambito di accordi che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Il piano formativo deve essere condiviso con un accordo sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, nel rispetto del "Protocollo d'Intesa - Criteri e modalita' per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi" sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 25 giugno 2014, pubblicato nella home-page del sito web www.fondimpresa.it, e deve perseguire almeno una delle seguenti finalita' nei confronti dei lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148: reintegro dei lavoratori sospesi; ricollocazione dei lavoratori sospesi in altri contesti lavorativi; potenziamento dell'occupabilita', tramite l'acquisizione, a conclusione della formazione, di competenze certificate ai sensi della normativa regionale, o, in mancanza di tale normativa o di sua inapplicabilita' ai profili previsti nel piano, di competenze attestate ed utili a conseguire successivamente presso gli organismi preposti alla certificazione in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2015 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2015 n. 166), come da Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015. L'accordo di condivisione deve attestare la connessione della formazione prevista nel piano ad almeno una delle suddette finalita'. In ogni caso, indipendentemente dalle sue finalita', il piano deve prevedere la certificazione/attestazione delle competenze per almeno il 50% delle azioni formative e per almeno il 50% dei lavoratori posti in formazione (conteggiati per codice fiscale). L'intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un contributo aggiuntivo del Conto di Sistema fino all'importo massimo di € 200.000,00 (duecentomila) per azienda, alle condizioni previste nei successivi articoli dell'avviso. In caso di piano interaziendale tale limite si riferisce a ciascuna impresa partecipante. Il contributo del Conto di Sistema concesso alle imprese aderenti, alle condizioni previste dall'avviso, ha carattere aggiuntivo rispetto alle disponibilita' da esse apportate tramite i versamenti accantonati sul loro Conto Formazione. Le imprese aderenti che richiedono il contributo del Conto di Sistema devono infatti concorrere a finanziare il 70% del costo del piano, al netto della voce B - Costo del personale in formazione, se prevista, con le risorse del proprio Conto Formazione, nel limite delle disponibilita' esistenti su tale conto per tutte le proprie matricole INPS aderenti a Fondimpresa. Ambito di riferimento. I piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, sia interaziendali. L'ambito territoriale del piano puo' essere anche multi regionale e deve collocarsi, in via esclusiva o prevalente, in una delle macro aree indicate nell'art. 6 dell'avviso. E' in ogni caso escluso l'utilizzo del voucher formativo (partecipazione del/i lavoratore/i a corsi a catalogo, anche se realizzati presso l'azienda titolare del piano). Oggetto e durata. Piani formativi condivisi finanziati con l'avviso devono essere rivolti esclusivamente ai lavoratori delle imprese aderenti al fondo che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nel rispetto delle indicazioni e delle condizioni dell'art. 4 dell'avviso. Il rapporto tra il totale delle ore di formazione fruite dai suddetti lavoratori, in azioni formative valide, nel periodo di vigenza del provvedimento di trattamento di integrazione salariale e il totale ore allievo erogate ai medesimi lavoratori deve essere maggiore del 50%. Le azioni formative del piano possono riguardare tutte le tipologie ed aree tematiche condivise tra le parti sociali e finalizzate all'acquisizione di abilita' e competenze che favoriscono il raggiungimento di almeno una delle finalita' espresse nell'art. 1 dell'avviso. Ciascuna azione formativa del piano deve avere una durata massima di 300 ore, salvo che nell'accordo di condivisione del piano le parti sociali non motivino e condividano la necessita' di una maggiore durata, entro un massimo di 400 ore. Ciascun lavoratore puo' partecipare al piano, anche in piu' azioni formative, per un massimo di 300 ore, salvo che nell'accordo di condivisione del piano le parti sociali non motivino e condividano la necessita' di una maggiore durata, fino a 400 ore. Destinatari. La formazione del piano deve esser rivolta esclusivamente a: lavoratori ammessi al trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148; lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148; lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale dei fondi di solidarieta' ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148; lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale del fondo di integrazione salariale (ex fondo residuale) di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148. In caso di trattamento ordinario il periodo di durata deve essere superiore a 6 settimane, mentre per il trattamento straordinario la durata deve essere superiore a 12 settimane. In caso di riduzione dell'orario, essa deve riguardare piu' di un quarto dell'orario di lavoro calcolato in un periodo di almeno 6 mesi. La sussistenza di tali requisiti e' condizione imprescindibile per poter ottenere l'erogazione del contributo aggiuntivo approvato da Fondimpresa sull'avviso e deve essere comprovata, tra l'altro, dal provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale riguardante il periodo di svolgimento delle attivita' formative del piano. Imprese proponenti e beneficiarie. Possono essere proponenti e beneficiarie del piano formativo presentato sull'avviso esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa che intendono realizzare la formazione dei propri lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nel rispetto di quanto previsto in avviso. Scadenze, stanziamento e ambiti territoriali. Il piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall'avviso puo' essere presentato in qualsiasi momento nel periodo di validita' dell'avviso, a partire dalle ore 9 del 12 ottobre 2016 fino al 31 marzo 2017, con le modalita' indicate nel successivo art. 9. Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui piani formativi aziendali approvati con l'avviso sono complessivamente pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni), a valere sulle disponibilita' del Conto di Sistema di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del regolamento di Fondimpresa. Il predetto stanziamento e' suddiviso tra i seguenti ambiti territoriali (macro aree): Ambiti Territoriali avviso: Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano) - Risorse 4.833.000; Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise) - Risorse 3.480.000; Sud e Isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) - Risorse 1.687.000. Costi ammissibili e finanziamento dei piani. I costi ammissibili a finanziamento nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun piano, comprendono le spese ("costi reali"), articolate nelle seguenti voci dettagliate nelle "Istruzioni e modelli dell'avviso n. 3/2016" (Allegato n. 3 dell'avviso): A - Erogazione della Formazione = almeno il 76% del totale A+C+D. C - Attivita' preparatorie e di accompagnamento = max 15% del totale A+C+D. D - Gestione del Piano = max 9% del totale A+C+D. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilita'. I costi effettivi per la voce B - Costo del personale in formazione, possono essere imputati nel preventivo finanziario e nel rendiconto nel caso in cui l'azienda titolare o contitolare del piano abbia optato per l'applicazione del regolamento UE n. 651/2014, esclusivamente a titolo di apporto privato e solo in relazione alla quota di ore di formazione svolte dai dipendenti quando sono retribuiti dall'azienda. Non devono invece essere previsti ed imputati dalle aziende che hanno optato per l'applicazione del regolamento "de minimis" n. 1407/2013. Il finanziamento del piano viene determinato, sulle base dei predetti "costi reali", applicando tutti i parametri e massimali, a preventivo ed a consuntivo indicati nell'art. 7 dell'avviso. Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema su ciascun piano formativo presentato sull'avviso, nel limite dei massimali prima indicati, e' pari alla differenza tra il costo totale del piano, al netto dell'apporto privato a carico dell'azienda, se previsto, e la quota obbligatoriamente a carico del Conto Formazione dell'azienda proponente (pari al 70% del costo complessivo del piano presentato, al netto della voce B, se prevista). Regime di aiuti. Il contributo aggiuntivo del "Conto di Sistema" concesso con l'avviso e' assoggettato ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di presentazione del piano, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attivita' di formazione continua in esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014" - SA 40411, approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12 novembre 2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17 dicembre 2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020. L'applicazione del predetto regolamento (CE) n. 651/2014 e' esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'art. 1 del regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamita' naturali; sono altresi' escluse le imprese in difficolta', come definite nel punto 18 dell'art. 1 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamita' naturali. L'opzione per il regolamento (CE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'art. 31 del regolamento. Si applicano le avviso n. 3/2016 di Fondimpresa Formazione lavoratori con ammortizzatori 10 intensita' massime di aiuto stabilite nell'art. 31 del predetto regolamento, aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2020. Le imprese beneficiarie della formazione nei piani dell'avviso devono optare espressamente per il regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza utilizzando l'Allegato 1 dell'avviso. In caso di scelta per l'applicazione di un regolamento de minimis l'azienda beneficiaria, con apposita dichiarazione allegata al piano in sede di presentazione, resa utilizzando l'Allegato 1 dell'avviso, deve attestare che i contributi pubblici concessi negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto. Tale dichiarazione deve riportare tutti i contributi pubblici concessi nel predetto periodo dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unita' locali o unita' produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entita' controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entita' devono essere considerate un'impresa unica, come definita nel regolamento. Le risorse del proprio Conto Formazione che ciascuna azienda beneficiaria deve utilizzare nel piano costituiscono mera restituzione dei versamenti effettuati al fondo e non sono soggette alla disciplina degli aiuti di Stato. Verifica e approvazione dei Piani. I Piani formativi che richiedono il finanziamento previsto dall'avviso, sono sottoposti ad una verifica di conformita' rispetto a tutti i requisiti richiesti dall'avviso, effettuata per ambito secondo l'ordine di presentazione delle domande complete, nelle forme e con le modalita' previste nel presente articolo e nelle "Istruzioni e modelli dell'avviso n. 3/2016" (Allegato n. 3). La verifica riguarda anche la completezza e la coerenza delle competenze riportate nell'Allegato 5 dell'avviso. Il direttore generale Paola Vitto TV16BFM12528