N. 281
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 febbraio 1991
N. 281
Ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dal tribunale militare di
sorveglianza di Roma
sull'istanza proposta da Di Lorenzo Antonino
Ordinamento penitenziario - Beneficio della detenzione domiciliare -
Ritenuta impossibilita' di concederlo nei confronti dei condannati
militari in quanto la reclusione militare e' giuridicamente distinta
dalla pena detentiva per la quale e' ammesso il beneficio -
Ingiustificata violazione dei principi della funzione rieducativa
della pena, del diritto al lavoro, dei diritti della famiglia e della
salute, che sono alla base dell'istituto della detenzione
domiciliare.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, introdotto dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663, art. 13).
(Cost., artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32).
(091C0496)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-1991)
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