Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento - Esclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art.
603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva) -
Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore
della novella - Denunciata violazione dei principi di
ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Sopravvenuta
dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme
censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta
inammissibilita'.
- Cod. proc. pen., art. 593, come novellato dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10,
comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(009C0457)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 8-7-2009)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.