N. 393
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 marzo 1991
N. 393
Ordinanza emessa il 14 marzo 1991 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. Finshipping e United Nations
High Commissioner for Refugees ed altra
Procedimento civile - Interruzione del giudizio per intervenuto
fallimento della parte attrice - Riassunzione - Termini -
Decorrenza dalla data in cui il procuratore della parte attrice
dichiara l'intervenuta perdita della capacita' di stare in
giudizio - Difficolta', per gli organi preposti alla procedura
fallimentare, di conoscere la circostanza - Prevista estinzione,
cio' nonostante, del giudizio - Violazione del diritto di difesa -
Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1967 e
159/1971.
(C.P.C., art. 305).
(Cost., art. 24).
(091C0703)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 12-6-1991)
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