N. 250 SENTENZA 22 maggio - 6 giugno 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Indagini preliminari - Ritenuta tenuita' del fatto e occasionalita' del del comportamento - Proscioglimento per irrilevanza del fatto - Denunciata introduzione di una nuova causa di non punibilita'- Prospettata attribuzione al p. m. di un potere di disposizione dell'azione penale con violazione del principio di obbligatorieta'- Ritenuto eccessivo favor minoris senza garanzie di pari applicazione Creazione di un nuovo istituto, con natura di diritto sostanziale, estraneo ai principi direttivi della legge di delegazione - Eccesso d delega - Illegittimita' costituzionale. (D.P.R. 22 agosto 1988, n. 448, art. 27). (Cost., artt. 3, 76 e 112). Processo penale - Procedimento a carico di minore - Udienza preliminare - Ritenuta tenuita' del fatto e occasionalita' del comportamento - Proscioglimento per irrilevanza del fatto - Illegittimita' costituzionale conseguenziale. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma, come nuovo d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12, art. 46). (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). Processo penale - Procedimento a carico di minore - Udienza preliminare - Ritenuta tenuita' del fatto e occasionalita' del comportamento - Proscioglimento per irrilevanza del fatto - Illegittimita' costituzionale conseguenziale. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, artt. 26 e 30, primo comma). (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (091C0740) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 12-6-1991)

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