N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 gennaio 2010

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 gennaio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Riserva alla Regione delle funzioni per la «valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale» - Lamentata attribuzione della attivita' valutativa esclusivamente agli uffici regionali, laddove le norme statali affermano l'obbligatorieta' del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di «Piani regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere - Mancato rispetto di principio fondamentale in materia di porti e aeroporti civili - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente di porti e aeroporti civili. - Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 1, che modifica l'art. 25 della legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 16, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art. 2; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8, comma 1, n. 6). Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Previsione che la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'idoneita' tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano - Lamentata attribuzione della attivita' valutativa esclusivamente agli uffici regionali, laddove le norme statali affermano l'obbligatorieta' del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di «Piani regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere - Mancato rispetto di principio fondamentale in materia di porti e aeroporti civili - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente di porti e aeroporti civili. - Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 9, che modifica l'art. 47-ter della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 16, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art. 2; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8, comma 1, n. 6). Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Previsione che tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale siano conformi al piano regolatore portuale e siano approvati dal comune di interesse, previa valutazione positiva dell'idoneita' tecnica effettuata dalla struttura regionale competente - Lamentata attribuzione della attivita' valutativa esclusivamente agli uffici regionali, laddove le norme statali affermano l'obbligatorieta' del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di «Piani regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere - Mancato rispetto di principio fondamentale in materia di porti e aeroporti civili - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente di porti e aeroporti civili. - Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 10, che inserisce l'art. 47-quater nella legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 16, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art. 2; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8, comma 1, n. 6). (010C0074) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 24-2-2010)

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