N. 358 ORDINANZA 1 - 15 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Preclusione della possibilita' per il giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione, oltreche' ai fini del giudizio di credibilita' del testimone, anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione, affinche' non deponga o deponga il falso, che permetterebbe l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese - Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza - Reiezione. - Cod. proc. pen., art. 500, comma 2. - Costituzione, art. 111, quinto comma. Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Preclusione della possibilita' per il giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione, oltreche' ai fini del giudizio di credibilita' del testimone, anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione, affinche' non deponga o deponga il falso, che permetterebbe l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese - Denunciata violazione del principio costituzionale di formazione della prova in assenza di contraddittorio per effetto di provata condotta illecita - Inesatta identificazione della norma oggetto di censura - Inadeguata ponderazione del quadro normativo - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 500, comma 2. - Costituzione, art. 111, quinto comma. (010C0912) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 22-12-2010)

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