N. 1
ORDINANZA (Atto di promovimento)
30 gennaio 2008
Ordinanza del 7 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Palermo
sull'istanza proposta da Cancemi Anna.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti
all'ausiliario del giudice (in specie, esperto in mediazione tra
coniugi) - Previsione legislativa che gli onorari dovuti
all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda,
se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale
sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per
vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa
inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate
dall'erario - Ingiustificato deteriore trattamento riservato al
consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice civile rispetto
agli ausiliari del magistrato nel processo penale - Incidenza sul
diritto di difesa - Lesione della tutela costituzionalmente
garantita ai minori, in considerazione delle difficolta' frapposte
alla definizione giudiziale delle vicende patologiche del rapporto
coniugale - Violazione del diritto del professionista alla
retribuzione per l'opera prestata in qualita' di consulente tecnico
d'ufficio - Contrasto con il principio di ragionevole durata del
processo.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
art. 131.
- Costituzione, artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111.
(010C0032)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 3-2-2010)
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