Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Direzione delle
Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze
patologiche - Riserva al solo personale medico, con conseguente
esclusione del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo
professionale di psicologo - Denunciata violazione del principio di
uguaglianza, nonche' asserito contrasto con la normativa statale in
materia - Sopravvenuta modificazione della disciplina impugnata -
Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al
giudice rimettente.
- Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5, 11 e
13.
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l); legge 18
febbraio 1999, n. 45, art. 2.
(010C0800)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 3-11-2010)
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