Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli
embrioni soprannumerari - Previsione della formazione di un numero
massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo
impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni
sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata
irragionevolezza nonche' asserita lesione dei principi della
dignita' umana, di uguaglianza e di tutela della salute della donna
- Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
normativa denunciata - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32, primo e secondo comma.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato -
Irrevocabilita' del consenso da parte della donna ad accedere alle
tecniche di fecondazione assistita dal momento della fecondazione
dell'ovulo - Lesione del diritto ad una procreazione cosciente e
responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di
trattamenti sanitari obbligatori imposti per legge nel rispetto
della persona umana - Difetto di motivazione sulla rilevanza -
Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, art. 32, secondo comma.
(010C0238)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 17-3-2010)
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