N. 19
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
23 febbraio 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 marzo 2009 (della Regione Calabria).
Bilancio e contabilita' pubblica - Sostituzione dell'art. 62 del d.l.
25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008 -
Divieto alle Regioni e agli enti locali di stipulare contratti
relativi agli strumenti finanziari derivati, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento ministeriale che individui la
tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati
che gli enti possono concludere e indichi le componenti derivate,
implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta' di
prevedere nei contratti di finanziamento - Prevista possibilita' di
ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della
passivita' alla quale il medesimo contratto derivato e' riferito,
con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita'
rinegoziata e la collegata operazione di copertura - Natura di
principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica,
delle norme predette - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata
esclusione del ricorso all'indebitamento per spese di investimento,
impedimento al puntuale apprezzamento delle esigenze
dell'Amministrazione regionale, eccessivo dettaglio del limite alla
ristrutturazione, definizione di principi fondamentali in materia
di legislazione concorrente e imposizione di prestazioni attraverso
la fonte regolamentare - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria e amministrativa della Regione, del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione, della competenza
legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento
della finanza pubblica, violazione della riserva di legge per la
imposizione di prestazioni, del principio di effettiva e leale
collaborazione.
- Legge 22 dicembre 2008, n. 203, art. 3 (sostitutivo dell'art. 62
del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n. 133), commi 1, 3 e 6.
- Costituzione, artt. 23, 117, comma terzo, 97, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Integrazione dell'art. 77-ter del
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008
- Patto di stabilita' interno delle Regioni - Prevista non
computabilita' nella base di calcolo e nei risultati del patto di
stabilita' interno, delle spese in conto capitale per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale -
Lamentata non computabilita' dei soli trasferimenti derivanti da
aiuti europei e non anche dei finanziamenti statali e regionali -
Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del generale
canone di ragionevolezza delle leggi, illogica equiparazione tra
Regioni ammesse ad aiuti con percentuali diverse, violazione della
competenza legislativa regionale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica, lesione dell'autonomia
finanziaria della Regione, violazione dell'obbligo della Regione di
attuare gli impegni comunitari, violazione dei principi di
complementarieta' ed addizionalita' sanciti dalla normativa
comunitaria.
- Legge 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, comma 42, che integra
l'art. 77-ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 11, 117, commi primo e terzo, e 119;
trattato CE, artt. 158 e 159; regolamento CE n. 1083/2006 dell'11
luglio 2006, artt. 9, 15 e 105; regolamento CE n. 1260/1999 del 21
giugno 1999.
(009C0216)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-2009)
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