N. 461
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 dicembre 1993- 11 luglio 1994
N. 461
Ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte
Costituzionale l'11 luglio 1994) dalla commissione tributaria di
primo grado di Roma sul ricorso proposto da Antonini Ambrogio contro
l'intendenza di finanza di Roma
Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
Determinazione delle tariffe d'estimo in base alla rendita catastale
stabilita in via provvisoria e da adeguarsi, a partire dal 1 gennaio
1995, con efficacia retroattiva rispetto ai versamenti di imposta
gia' effettuati - Violazione, a causa del carattere provvisorio
dell'imposizione, del principio della capacita' contributiva e
conseguente discriminazione delle posizioni dei contribuenti a
seconda che il tributo risulti assolto su una rendita successivamente
confermata ovvero su una rendita successivamente ridotta (nel qual
caso per la parte di tributo non dovuta al contribuente, spetta
bensi' il diritto al rimborso, ma senza corresponsione di interessi)
- Determinazione del tributo senza contraddittorio, in contrasto con
il principio essenziale del diritto di difesa.
(D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, primo comma, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75).
(Cost., artt. 3, 24 e 53).
(094C0853)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.36 del 31-8-1994)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.