Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Rilevanza delle questioni - Eccezione di inammissibilita' dedotta
dal foro erariale, per difetto di motivazione - Motivazione non
implausibile delle ordinanze dei giudici rimettenti - Rigetto
dell'eccezione.
Amministrazione pubblica - Occupazione illegittima di suoli per
causa di pubblica utilita' - Liquidazione del danno - Misura ritenuta
irrisoria - Prospettata irragionevole disparita' di trattamento,
rispetto alle ipotesi di accessione invertita di suoli agricoli (o
non edificabili) nonche' tra i proprietari legittimamente espropriati
e quelli privati illecitamente di beni, e inoltre tra le occupazioni
acquisitive anteriori e quelle posteriori al 30 settembre 1996 -
Insussistenza - Questioni gia' decise nel senso dell'infondatezza -
Manifesta infondatezza.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, (convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1992, n. 359) art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto
dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
(Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo comma e 97 , primo comma).
(099C1085)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 27-10-1999)
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