N. 48
ORDINANZA (Atto di promovimento)
24 novembre 2008
Ordinanza del Tribunale di Catania del 24 novembre 2008.
Matrimonio - Divorzio - Diritti del coniuge titolare di assegno
divorzile e non passato a nuove nozze - Spettanza del quaranta per
cento dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge
per la parte riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e'
coinciso con il matrimonio - Predeterminazione legislativa in
misura fissa della detta percentuale - Omessa attribuzione
all'autorita' giudiziaria del potere di determinare l'importo
dovuto in funzione delle peculiarita' di ciascuna fattispecie
concreta e, in particolare, della durata dell'effettiva convivenza
tra i coniugi - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di
trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto ad altri percettori
di reddito da lavoro - Irrazionale esclusione dal beneficio dei
coniugi legalmente separati al momento di maturazione del diritto
all'indennita' di fine rapporto, salvo che sia pendente il processo
di divorzio - Ingiustificata equiparazione di situazioni
normativamente differenziabili - Incidenza sul principio di
uguaglianza giuridica e morale dei coniugi - Lesione della garanzia
previdenziale - Asserita violazione della tutela costituzionalmente
garantita al risparmio - Riferimento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 23 del 1991.
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, aggiunto dall'art. 16
della legge 6 marzo 1987, n. 74.
- Costituzione, artt. 3, 29, 38 e 47.
(009C0108)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 25-2-2009)
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