N. 6
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
27 gennaio 1997
N. 6
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
canelleria il 27 gennaio 1997 (della regione Toscana)
Lavoro (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento fino a sette mesi dopo il parto - Misure di
prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
(fisici, chimici, biologici, ecc.) o da altre condi'zioni
(processi industriali impiegati, ecc.) che rendano il lavoro
faticoso o insalubre - Disciplina adottata in decreto legislativo
- Possibilita', quando la modifica dell'ambiente, o dell'orario di
lavoro non sia utilmente praticabile, che l'Ispettorato del
lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro, disponga
la interdizione dal lavoro dell'interessata - Lamentata
riattribuzione all'Ispettorato del lavoro di un provvedimento
rientrante tra i compiti, in materia di' prevenzione, igiene e
controllo sullo stato di salute dei lavoratori trasferiti,
globalmente, dagli artt. 14 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, in applicazione degli artt. 17 e 27, d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, alle regioni e per esse alle UU.SS.LL. - Irrazionale
disparita' di trattamento, per effetto della impugnata normativa,
tra lavoratori, e lavoratrici non in stato di gravidanza, per la
tutela dei quali i Servizi di prevenzione delle UU.SS.LL., in
applicazione dei citati articoli del d.P.R. n. 616/1977 e della
legge n. 833/1978, continuano a svolgere le loro funzioni, e le
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, nei
cui soli confronti scatta invece la competenza
dell'Amministrazione statale, affidata ad organi, come gli
Ispettorati del lavoro, che non hanno piu' funzioni sanitarie e
quindi neanche strutture a tal fine - Incidenza, sotto entrambi i
profili, sulla competenza della regione Toscana in materia di
assistenza sanitaria - Richiamo alla sentenza n. 58/1993.
Lavoro (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento, fino a sette mesi dopo il parto - Misure di
prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
(fisici, chimici, biologici, ecc.) o da altre condizioni e
modalita' di lavoro (processi industriali impiegati, ecc.) che
possono rendere il lavoro faticoso o insalubre - Disciplina
adottata con decreto legislativo - Attribuzione al Ministro del
lavoro, anziche' al Ministro della sanita', della competenza ad
emanare un decreto e ad apportarvi le necessarie successive
modifiche ed integrazioni, per la recezione delle linee
direttrici, e relative modifiche ed integrazioni, elaborate al
riguardo dalla Commissione dell'Unione europea - Conseguente
incidenza, atteso il contenuto di carattere indubbiamente
sanitario di tali atti, sulla competenza delle regioni, costrette
a tener conto, nel disciplinare ed esercitare le loro funzioni in
materia di' assistenza sanitaria per la tutela delle lavoratrici
madri, dei provvedimenti di un Ministero non piu' competente in
proposito.
(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2, 5, comma 2, e 8).
(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).
(097C0073)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 19-2-1997)
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