N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2010

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 marzo 2010 (della Regione Lazio). Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Presentazione delle liste alla cancelleria del tribunale - Rispetto del termine orario - Condizione di assolvimento - Presenza nei locali del Tribunale, entro il termine di legge, dei delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, comprovabile con ogni mezzo idoneo - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e fittiziamente interpretative - Lamentata interferenza con le elezioni regionali gia' indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della «par condicio» tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione della funzione giurisdizionale e delle garanzie del giusto processo, lesione del principio dell'uguaglianza del voto, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale, carenza dei presupposti di necessita' e di urgenza della decretazione d'urgenza - Istanza cautelare di sospensione delle norme impugnate - Istanza di riduzione dei termini. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 9, comma terzo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Regolarita' della autenticazione delle firme - Sufficienza che i dati richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.P.R. n. 445/2000, siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta - Esclusione che la regolarita' medesima possa essere inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante, purche' autorizzata - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e fittiziamente interpretative - Lamentata interferenza con le elezioni regionali gia' indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della «par condicio» tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione della funzione giurisdizionale e delle garanzie del giusto processo, lesione del principio dell'uguaglianza del voto, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale, carenza dei presupposti di necessita' e di urgenza della decretazione d'urgenza - Istanza cautelare di sospensione delle norme impugnate - Istanza di riduzione dei termini. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 10, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Decisioni di ammissione e di eliminazione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale - Regime delle impugnative - Individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e fittiziamente interpretative - Lamentata interferenza con le elezioni regionali gia' indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della «par condicio» tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione della funzione giurisdizionale e delle garanzie del giusto processo, lesione del principio dell'uguaglianza del voto, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale, carenza dei presupposti di necessita' e di urgenza della decretazione d'urgenza - Istanza cautelare di sospensione delle norme impugnate - Istanza di riduzione dei termini. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica - Applicazione alle operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni regionali in corso - Possibilita' per i delegati incaricati della presentazione delle liste, che si siano trovati nelle condizioni descritte dal comma 1 dell'art. 1 del decreto impugnato, di presentare le liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto medesimo - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative, fittiziamente interpretative, eccezionali e derogatorie - Lamentata interferenza con le elezioni regionali gia' indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della «par condicio» tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione della funzione giurisdizionale e delle garanzie del giusto processo, lesione del principio dell'uguaglianza del voto, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale, carenza dei presupposti di necessita' e di urgenza della decretazione d'urgenza - Istanza cautelare di sospensione delle norme impugnate - Istanza di riduzione dei termini. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica - Consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 - Prevista affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative, fittiziamente interpretative, eccezionali e derogatorie - Lamentata interferenza con le elezioni regionali gia' indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della «par condicio» tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione della funzione giurisdizionale e delle garanzie del giusto processo, lesione del principio dell'uguaglianza del voto, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale, carenza dei presupposti di necessita' e di urgenza della decretazione d'urgenza - Istanza cautelare di sospensione delle norme impugnate - Istanza di riduzione dei termini. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 2. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2. (010C0232) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2010)

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