N. 94 SENTENZA 11 - 16 febbraio 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Istruzione pubblica - Regione Sicilia - Istituti di istruzione artistica, professionale e tecnica - Immissione in ruolo di personale gia' in servizio ma non specializzato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (Legge regione Sicilia, approvata il 19 luglio 1990, art. 10, sesto comma). (Statuto speciale della regione siciliana, art. 17). Istruzione pubblica - Regione Sicilia - Inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica Prescindibilita' dai titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legislazione statale - Norma sostituita con altra diversa disposizione (legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2) Cessazione della materia del contendere. (Legge regione Sicilia, approvata il 19 luglio 1990, art. 17, secondo comma) (Cost. art. 97, primo comma e art. 17 Stat. spec. reg. Sicilia). (091C0214) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 27-2-1991)

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