N. 360
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 ottobre 1993- 30 maggio 1994
N. 360
Ordinanza emessa il 21 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 30 maggio 1994) dalla corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la regione Sicilia, sul ricorso proposto da
Tristano Giuseppe contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed altra.
Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie
assimilate - Previsione con norma autoqualificata interpretativa
che: a) per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali
maturati nella posizione di provenienza, di cui all'art. 5 della
legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento
acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla
progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio
effettivamente prestato nella posizione di provenienza; b) le
pensioni spettanti ai magistrati ordinari e categorie assimilate,
collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983, sono
riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti alla
stessa data, con esclusione degli adeguamenti periodici previsti
dall'art. 2, legge n. 27/1981; c) gli eventuali maggiori
trattamenti spettanti o in godimento sono conservati ad personam e
sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera
o con i futuri miglioramenti pensionistici - Mancata previsione di
un meccanismo d'adeguamento automatico delle pensioni - Elusione
del giudicato in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 501/1988.
(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 1, sesto comma, e 2, primo comma).
(Cost., artt. 24 e 136).
(094C0673)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 22-6-1994)
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