Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorso della Regione Veneto - Impugnazione di numerose disposizioni
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Trattazione delle questioni
riguardanti gli artt. 2, comma 600, e 3, comma 162 - Decisione
sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, artt. 2, comma 600, e 3, comma 162.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008
- Adozione, da parte delle Regioni, degli atti di competenza al
fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 della medesima
legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione
dell'autonomia amministrativa della Regione - Insufficiente
motivazione della censura - Inammissibilita' della questione.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600.
- Costituzione, art. 118.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008
- Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine
di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica desumibili dai commi da 594 a 599 della medesima legge -
Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della
competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con
incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione
di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto
interpretativo - Applicabilita' dei commi richiamati alle Regioni
in via diretta e non in forza del richiamo operato dalla
disposizione denunciata - Non fondatezza della questione.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008
- Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine
di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica desumibili dai commi 601 e 602 della medesima legge -
Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della
competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con
incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione
di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto
interpretativo - Disciplina non applicabile alle Regioni neppure in
via indiretta - Non fondatezza della questione.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008
- Adozione, da parte delle Regioni, degli atti di competenza al
fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 593 della medesima
legge - Ricorso della Regione Veneto - Applicabilita' alle Regioni
delle disposizioni richiamate esclusivamente in forza del richiamo
operato dalla disposizione denunciata - Introduzione di vincoli
puntuali alle singole voci di spesa e di specifiche modalita' di
contenimento della spesa corrente - Violazione dell'autonomia
finanziaria regionale - Illegittimita' costituzionale in parte
qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600.
- Costituzione, artt. 117, terzo (e quarto) comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008
- Autoqualificazione delle disposizioni legislative quali «norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali» -
Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della competenza
regionale concorrente ad opera di disposizioni prive di tale natura
- Formulazione della questione in modo contraddittorio o comunque
perplesso - Inammissibilita'.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 162.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
(009C0722)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 25-11-2009)
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