N. 165
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 marzo 2009
Ordinanza del 6 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Biella nel
procedimento civile promosso da Dimet s.a.s. di De Giovanni & C.
contro Ge. Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C..
Procedimento civile - Interruzione del processo per intervenuta
dichiarazione di fallimento di parte costituita - Termine di sei
mesi per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto
- Decorrenza dalla data dell'interruzione determinata, ai sensi
dell'art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, dall'apertura
del fallimento - Eccepita estinzione del giudizio per
intempestivita' della riassunzione effettuata dalla parte
interessata - Decorrenza del termine per la riassunzione del
processo, ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita
(ovvero diversa dai soggetti che comunque abbiano partecipato al
procedimento per la dichiarazione di fallimento), dalla data
dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di
apertura del fallimento ex art. 43, comma terzo, della legge
fallimentare, anziche' dalla data dell'effettiva conoscenza
dell'evento interruttivo - Ingiustificata disparita' di trattamento
tra il fallito (e i creditori partecipanti alla fase
prefallimentare) e la parte in lite nel processo interrotto, che
sia rimasta estranea alla procedura prefallimentare - Incidenza sul
diritto di difesa della parte interessata alla prosecuzione del
giudizio e, tuttavia, esposta alla sanzione dell'estinzione pur
nell'incolpevole ignoranza dell'evento interruttivo - Asserita
violazione del principio di parita' delle parti processuali.
- Codice di procedura civile, art. 305.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(009C0388)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 17-6-2009)
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