Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Istruzione - Norme della Regione Toscana - Offerta di percorsi
formativi per attuare l'obbligo di istruzione e prevenire
l'abbandono scolastico - Ricorso del Governo - Asserita
introduzione, in modo unilaterale e senza intesa con lo Stato, di
un percorso di formazione professionale diverso da quello
individuato dalla disciplina statale, con violazione delle norme
generali sull'istruzione, dei principi fondamentali della materia e
del principio di leale collaborazione - Disposizioni non investite
dalle censure sollevate dal ricorrente - Inammissibilita' della
questione.
- Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, art. 13, commi
1, 4, 5 e 6, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione
Toscana 5 novembre 2009, n. 63.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. n), e terzo, e 118.
Istruzione - Norme della Regione Toscana - Offerta di percorsi
formativi per attuare l'obbligo di istruzione e prevenire
l'abbandono scolastico - Introduzione, in modo unilaterale e senza
intesa con lo Stato, di un percorso di formazione professionale
diverso da quello individuato dalla disciplina statale, con
conseguente violazione delle norme generali sull'istruzione e del
principio di leale collaborazione - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento delle questioni ulteriori.
- Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, art. 13, commi 2
e 3, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana
5 novembre 2009, n. 63.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. n) (artt. 117, terzo
comma, e 118); legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett.
c) e d); legge 10 febbraio 2000, n. 30, art. 1, comma 3; legge 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624; d.lgs. 17 ottobre
2005, n. 226, artt. 1, comma 5, e 28.
(010C0807)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 10-11-2010)
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