Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Regione Puglia - Personale dirigenziale - Elevazione dei
limiti di eta' per il collocamento a riposo - Possibilita' di essere
trattenuto in servizio fino al settantesimo anno di eta' - Servizi
utili riscattabili e ricongiungibili - Riferimento alla
giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 162/1997,
186/1990 e 238/1988 - Discrezionalita' del legislatore regionale -
Ragionevolezza dei limiti precisi in modo da consentire il
raggiungimento del limite massimo di periodi valutabili per la
pensione solo a chi non ha altra possibilita' di raggiungere tale
limite - Non fondatezza.
(Legge regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16, art. 1).
(Cost., artt. 3 e 117).
(097C0793)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 23-7-1997)
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