N. 695 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1994

N. 695 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1994 dal tribunale di Rieti nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Mazzetti Carlo Pensioni - Pensioni previdenziali - Previsione, per quelle liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, che la retribuzione annua pensionabile sia costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi di lavoro riconosciuti figurativamente, ovvero da eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione - Mancata previsione che, nella ipotesi di lavoratore prepensionato in quanto sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia gia' conseguito in costanza di rapporto la presunta anzianita' assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto della sola contribuzione obbligatoria - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1989 e 264/1994. (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma). (Cost., artt. 3 e 38). (094C1242) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 30-11-1994)

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