N. 695
ORDINANZA (Atto di promovimento)
12 ottobre 1994
N. 695
Ordinanza emessa il 12 ottobre 1994 dal tribunale di Rieti nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Mazzetti Carlo
Pensioni - Pensioni previdenziali - Previsione, per quelle liquidate
con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, che la retribuzione
annua pensionabile sia costituita dalla quinta parte della somma
delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o
corrispondenti a periodi di lavoro riconosciuti figurativamente,
ovvero da eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle
ultime duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione - Mancata previsione che, nella ipotesi
di lavoratore prepensionato in quanto sottoposto ad integrazione
salariale, il quale abbia gia' conseguito in costanza di rapporto
la presunta anzianita' assicurativa e contributiva obbligatoria e
per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso
della contribuzione figurativa, non possa essere comunque
liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe
spettata tenendo conto della sola contribuzione obbligatoria -
Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia
previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte
costituzionale nn. 307/1989 e 264/1994.
(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).
(Cost., artt. 3 e 38).
(094C1242)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 30-11-1994)
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