N. 97 ORDINANZA 8 - 12 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata irragionevolezza nonche' asserita lesione dei principi della dignita' umana, di uguaglianza e di tutela della salute della donna - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della normativa denunciata - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32, primo e secondo comma. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilita' del consenso da parte della donna ad accedere alle tecniche di fecondazione assistita dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto ad una procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori imposti per legge nel rispetto della persona umana - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultima parte. - Costituzione, art. 32, secondo comma. (010C0238) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 17-3-2010)

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