N. 408
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 marzo 1997
N. 408
Ordinanza emessa il 14 marzo 1997 dal pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Miter S.r.l. e I.N.P.S.
Lavoro (Rapporto di) - Licenziamento collettivo per riduzione del
personale - Obbligo dell'impresa di versamento all'I.N.P.S. di un
contributo pari a nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore, ridotto a tre volte in caso di accordo
sindacale - Violazione del principio di iniziativa economica privata
e del principio secondo cui nessuna prestazione personale o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge - Lesione
del diritto di difesa per la mancata possibilita' per l'impresa di
agire in giudizio in caso di dissenso opposto dalle organizzazioni
sindacali.
(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 3, modificato dal d.-l.
del 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, comma 1).
(Cost., artt. 23, 24 e 41).
IL PRETORE
Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
O s s e r v a
Il punto centrale della presente controversia e' costituito dalla
legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 3 della legge n.
223/1991 cosi' come novellato dall'art. 8, comma 1 del d.-l. n.
148/1993.
Detta norma prevede, infatti, che nelle ipotesi di licenziamento
collettivo per riduzione di personale, l'impresa che opera detto
licenziamento sia obbligata a versare all'I.N.P.S. un contributo pari
a tre mensilita' del trattamento iniziale di mobilita': tuttavia,
nelle ipotesi in cui la procedura di conciliazione, da esperire in un
primo tempo in sede sindacale e, successivamente dinanzi all'Ufficio
provinciale del lavoro, si concluda negativamente per il dissenso
opposto dai sindacati, la misura di detto contributo viene elevata a
nove mensilita'.
Cosi' inquadrato il thema decidendum si deve sottolineare quanto
appresso: la norma appare di dubbia legittimita' costituzionale, per
contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto limitativa
delle liberta' di iniziativa economica: se da un lato questa viene
riconosciuta, dall'altro non si possono imporre dei vincoli che non
siano in linea con il bene tutelato dalla citata norma
costituzionale.
In secondo luogo, si deve sottolineare la violazione dell'art. 23
della Costituzione, in quanto tutte le prestazioni devono essere
poste a carico di chi le subisce in base alla legge.
Dispone, infatti, l'art. 23 della Costituzione che "nessuna
prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in
base alla legge". In ultimo luogo si deve sottolineare che la
normativa anzidetta, richiamata dall'Istituto convenuto, appare in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il soggetto
obbligato, di fronte al rifiuto opposto dalle organizzazioni
sindacali, rifiuto che non deve essere motivato, non ha la
possibilita' di agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento
della illegittimita' o immotivatezza del rifiuto stesso.
Sulla base delle brevi considerazioni che precedono, il giudizio
deve essere sospeso con rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
P. Q. M.
Sulla domanda proposta con ricorso del 19 gennaio 1994 dalla Miter
S.r.l. nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.), in persona del suo presidente pro-tempore;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' dell'art. 24, comma 3, della legge n. 223/1991,
novellato dall'art. 8, comma 1 del d.-l. n. 148/1993 per contrasto
con gli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte
costituzionale disponendo che la presente ordinanza sia notificata a
cura della cancelleria alle parti in causa ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento.
Bari, addi' 14 marzo 1997
Il pretore: De Peppo
99C0737
GAZZETTA UFFICIALE N. 034 SERIE SPECIALE - 1a DEL 25 08 1999
L. 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia, riorganizzazione e
crisi aziendale di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di lavoro)
<13>
art. 24, terzo comma, come modif. ART. 8, primo comma, del
d.l. n. 148/1993, in rif. artt. 23, 24 e 41 Cost.
<0>
D.- L. 20 maggio 1993, n. 148 (Inteventi urgenti a sostegno
dell' occupazione) conv., con modif., in L. 19 luglio 1993, n. 236
<13>
vedi legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 3, r.o.n. 408/1999
<0>
XXXXX
(099C0737)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 25-8-1999)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.