N. 274 ORDINANZA 22 - 30 giugno 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento - Divieto della riproponibilita' del ricorso per dichiarazione tardiva di crediti, al ricorrente che si sia costituito in un precedente giudizio - Questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 1045/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 1124/1988) - Esigenze di speditezza del procedimento fallimentare - Manifesta infondatezza. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 24). (094C0799) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 6-7-1994)

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