Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento - Divieto della riproponibilita' del ricorso per
dichiarazione tardiva di crediti, al ricorrente che si sia costituito
in un precedente giudizio - Questione gia' dichiarata non fondata
dalla Corte (v. sentenza n. 1045/1988) e manifestamente infondata
(ordinanza n. 1124/1988) - Esigenze di speditezza del procedimento
fallimentare - Manifesta infondatezza.
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, secondo comma, in relazione
all'art. 98, terzo comma).
(Cost., artt. 3 e 24).
(094C0799)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 6-7-1994)
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