Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Enti locali - Trasporto pubblico - Norme della Regione Lazio -
Espletamento del servizio di trasporto pubblico locale da parte
della Regione e degli enti locali o affidamento diretto a un
soggetto giuridicamente distinto - Ricorso del Governo -
Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio
tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa
avanzata dal ricorrente - Rinuncia al ricorso non regolarmente
accettata dalla controparte (di per se' inidonea a determinare
l'estinzione del processo) - Carenza di ulteriore interesse al
ricorso - Cessazione della materia del contendere.
- Legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 31, art. 38, commi
1, 3 e 5.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); trattato
CE, artt. 43, 49 e 86; regolamento CE 23 ottobre 2007, n.
1370/2007, art. 5, par. 2; d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito,
con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 23-bis;
d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 18, comma 3-bis, introdotto
dall'art. 1, comma 6, del d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400.
(010C0318)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 7-4-2010)
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