N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 gennaio 1997

N. 19 Ricorso per la questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 gennaio 1997 (della regione Veneto) Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale e incompatibilita' delle attivita' extra ufficio - Nuova disciplina adottata con legge collegata alla legge finanziaria - Estensione dell'accesso al tempo parziale, attraverso un complesso di norme minuziosamente articolate, per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (comprese le regioni), di qualsiasi profilo professionale, qualifica o livello, come automatico effetto (tranne ristrette eccezioni) dell'istanza del dipendente (con l'unica possibilita', per l'amministrazione, di ritardarne, per ragioni di funzionalita' e comunque per non piu' di sei mesi, l'inizio) molto al di la' dei limiti fissati, riguardo al tempo parziale dalle vigenti leggi (n. 12 del 1991 e n. 30 del 1994) della regione Veneto - Conseguente pratica impossibilita', per la regione (e per gli enti da essa dipendenti), di fronte all'incontrollabile alterazione dell'equilibrio tra personale a tempo pieno e personale a tempo parziale, che ne risulterebbe qualora i suoi impiegati si avvalessero massicciamente di tale diritto, di perseguire i propri compiti istituzionali fondamentali - Lamentata violazione del principio per cui nelle materie soggette alla potesta' legislativa e amministrativa delle regioni (quali, nella specie, quelle concernenti l'organizzazione degli uffici, lo stato giuridico ed economico del personale e la razionale ripartizione e programmazione delle risorse) in mancanza di un interesse nazionale tale da giustificare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, l'adozione di una normativa di dettaglio, le leggi statali possono intervenire solo con disposizioni di principio - Denunciata violazione dell'autonomia della regione anche in relazione ai principi della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e del buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle sentenze nn. 177/1988 e 357/1993. Impiego pubblico - Lavoro a tempo parziale - Nuova disciplina adottata con legge collegata alla legge finanziaria - Risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Modalita' di utilizzazione vincolanti anche per le regioni - Previsione che tali risparmi, per il 30 per cento, costituiscano economie di bilancio, che, per il 50 e, rispettivamente, per il 20 per cento, siano destinati all'incremento della mobilita' del personale e al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva, e che, inoltre, per le parti eventualmente non utilizzate per tali finalita', costituiscano ulteriori economie di bilancio - Sottrazione alle regioni, attraverso una irrazionale e non giustificata omogeneizzazione delle loro situazioni di bilancio, della capacita' di scelta e destinazione delle risorse, con compressione della loro autonomia finanziaria e, di riflesso, anche sotto questo profilo, delle loro competenze riguardo all'organizzazione degli uffici e allo stato del personale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65). (Cost., artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123; statuto regione Veneto, artt. 48 e 51). (097C0121) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 12-3-1997)

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