N. 19
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
31 gennaio 1997
N. 19
Ricorso per la questione di legittimita' costituzionale depositato
in cancelleria il 31 gennaio 1997 (della regione Veneto)
Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale e
incompatibilita' delle attivita' extra ufficio - Nuova disciplina
adottata con legge collegata alla legge finanziaria - Estensione
dell'accesso al tempo parziale, attraverso un complesso di norme
minuziosamente articolate, per tutti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (comprese le regioni), di qualsiasi profilo
professionale, qualifica o livello, come automatico effetto
(tranne ristrette eccezioni) dell'istanza del dipendente (con
l'unica possibilita', per l'amministrazione, di ritardarne, per
ragioni di funzionalita' e comunque per non piu' di sei mesi,
l'inizio) molto al di la' dei limiti fissati, riguardo al tempo
parziale dalle vigenti leggi (n. 12 del 1991 e n. 30 del 1994)
della regione Veneto - Conseguente pratica impossibilita', per la
regione (e per gli enti da essa dipendenti), di fronte
all'incontrollabile alterazione dell'equilibrio tra personale a
tempo pieno e personale a tempo parziale, che ne risulterebbe
qualora i suoi impiegati si avvalessero massicciamente di tale
diritto, di perseguire i propri compiti istituzionali fondamentali
- Lamentata violazione del principio per cui nelle materie
soggette alla potesta' legislativa e amministrativa delle regioni
(quali, nella specie, quelle concernenti l'organizzazione degli
uffici, lo stato giuridico ed economico del personale e la
razionale ripartizione e programmazione delle risorse) in mancanza
di un interesse nazionale tale da giustificare, secondo i criteri
stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale,
l'adozione di una normativa di dettaglio, le leggi statali possono
intervenire solo con disposizioni di principio - Denunciata
violazione dell'autonomia della regione anche in relazione ai
principi della contrattualizzazione del rapporto di pubblico
impiego e del buon andamento della pubblica amministrazione -
Richiamo alle sentenze nn. 177/1988 e 357/1993.
Impiego pubblico - Lavoro a tempo parziale - Nuova disciplina
adottata con legge collegata alla legge finanziaria - Risparmi di
spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale - Modalita' di utilizzazione
vincolanti anche per le regioni - Previsione che tali risparmi,
per il 30 per cento, costituiscano economie di bilancio, che, per
il 50 e, rispettivamente, per il 20 per cento, siano destinati
all'incremento della mobilita' del personale e al miglioramento
della produttivita' individuale e collettiva, e che, inoltre, per
le parti eventualmente non utilizzate per tali finalita',
costituiscano ulteriori economie di bilancio - Sottrazione alle
regioni, attraverso una irrazionale e non giustificata
omogeneizzazione delle loro situazioni di bilancio, della
capacita' di scelta e destinazione delle risorse, con compressione
della loro autonomia finanziaria e, di riflesso, anche sotto
questo profilo, delle loro competenze riguardo all'organizzazione
degli uffici e allo stato del personale.
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65).
(Cost., artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123; statuto regione
Veneto, artt. 48 e 51).
(097C0121)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 12-3-1997)
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