N. 788
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 maggio - 15 dicembre 1993
N. 788
Ordinanza emessa il 13 maggio 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 15 dicembre 1993) dal pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Zeni Angela e l'I.N.P.S.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alle
prestazioni previdenziali - Termine di decadenza (10 anni) per
l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. -
Qualificazione di tale termine, di natura procedimentale per
consolidata giurisprudenza, in termine decadenziale di natura
sostanziale - Prevista retroattivita' di tale disposizione tranne
che per i processi gia' in corso alla data di entrata in vigore
del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 - Incidenza sul diritto a mezzi
adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia riguardo a
coloro che non hanno promosso il giudizio, del tutto
ingiustificatamente discriminati, per di piu', rispetto a quelli
che, invece, l'abbiano gia' promosso - Riferimento alla sentenza
della Corte costituzionale n. 246/1992 (di non fondatezza di
analoghe questioni) non condivisa dal giudice remittente.
(D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14
novembre 1992, n. 432; d.l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo
comma, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166).
(Cost., artt. 3 e 38).
(094C0011)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 19-1-1994)
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