N. 496
ORDINANZA (Atto di promovimento)
26 novembre 1998
N. 496
Ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dal g.i.p. presso il tribunale
di Bolzano nel procedimento penale a carico di persona da
identificare
Processo penale - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero -
Opposizione della persona offesa - Dedotto obbligo per il g.i.p.,
senza possibilita' di vaglio della richiesta da parte dello
stesso, nell'interpretazione della Corte di cassazione di fissare
udienza di comparizione delle parti avanti a se - Aggravio per
l'indagato in particolare con riguardo alle spese legali da
sostenere - Lesione del diritto di difesa - Violazione del
principio secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale
puo' essere imposta se non in base alla legge - Contrasto con il
principio di presunzione di non colpevolezza -
Processo penale - Attribuzione del difensore di ufficio - Onere a
carico dell'indagato indipendentemente dall'accertamento di un suo
comportamento doloso o colposo e di un provvedimento che,
effettuato tale accertamento, gli addossi tale onere - Lesione del
diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui nessuna
prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in
base alla legge - Contrasto con il principio di presunzione di non
colpevolezza.
(C.P.P. 1988, art. 410, comma 3; d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, art.
31).
(Cost., artt. 3, 23, 24 e 27).
(099C0945)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 29-9-1999)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.