Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Assegno sociale - Corresponsione ai
soggetti ultrasessantacinquenni - Limiti di reddito - Mancata
differenziazione delle condizioni reddituali, per i soggetti che
siano divenuti invalidi dopo il compimento del sessantacinquesimo
anno di eta', rispetto ai soggetti ultrasessantacinquenni (solo
indigenti) non invalidi - Prospettata violazione dei principi della
tutela previdenziale e di eguaglianza, anche in considerazione di
quanto gia' affermato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n.
88 del 1992) - Non fondatezza della questione.
(Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6).
(Cost., art. 38)
(099C1092)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 3-11-1999)
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