N. 104
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
6 ottobre 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 ottobre 2010 (della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige).
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle
pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa
la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali
gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a
seduta - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento
finanziario indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e
relativi enti locali e camere di commercio, laddove lo statuto
speciale sottrae la Regione alle misure di coordinamento
finanziario che valgono per le altre Regioni, in subordine
previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di
vincoli di carattere generale e complessivo - Ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai
limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria
di spesa, violazione delle competenze regionali in materia
organizzativa e finanziaria, in materia di ordinamento degli enti
locali e delle camere di commercio.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 5, comma 5.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 4, nn. 1, 3 e 8, e 79, commi 1, 2, 3, terzo periodo, e
4, primo periodo; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento
della spesa pubblica, quali la puntuale riduzione delle indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai
componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi
collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in
materia di attivita' societaria - Definizione delle predette quali
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via
diretta, anziche' come principi, agli enti locali e alle camere di
commercio - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento
finanziario indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e
relativi enti locali e camere di commercio, laddove lo statuto
speciale sottrae la Regione alle misure di coordinamento
finanziario che valgono per le altre Regioni, in subordine
previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di
vincoli di carattere generale e complessivo - Ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige - Denunciata lesione dell'autonomia
organizzativa e dell'autonomia finanziaria della Regione.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, commi 3, 5, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo.
- Costituzione, art. 119; statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 4, nn. 1, 3 e 8, e 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Divieto per Regioni, enti locali, camere di
commercio, per il triennio 2011-2013, di corrispondere ai singoli
dipendenti anche di livello dirigenziale, un trattamento economico
complessivo superiore a quello spettante per il 2010 - Lamentata
introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata
anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti locali e
camere di commercio, laddove lo statuto speciale sottrae la Regione
alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre
Regioni, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci
minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e
complessivo - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige -
Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia
finanziaria della Regione, degli enti locali e degli enti
strumentali regionali, esorbitanza dello Stato dalla competenza
legislativa nella materia concorrente del coordinamento della
finanza pubblica e nella materia residuale dell'organizzazione
regionale.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e Titolo VI; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Taglio per il triennio 2011-2013 dei trattamenti
economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti,
nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e
del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro - Lamentata
introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata
anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti locali e
camere di commercio, laddove lo statuto speciale sottrae la Regione
alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre
Regioni, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci
minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e
complessivo - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige -
Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia
finanziaria della Regione, degli enti locali e degli enti
strumentali regionali, esorbitanza dello Stato dalla competenza
legislativa nella materia concorrente del coordinamento della
finanza pubblica e nella materia residuale dell'organizzazione
regionale.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e Titolo VI; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Divieto per Regioni, enti regionali, enti
locali, per il triennio 2011-2013, di incrementare le risorse
destinate al trattamento accessorio del personale anche di livello
dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010 -
Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario
indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti
locali e camere di commercio, laddove lo statuto speciale sottrae
la Regione alle misure di coordinamento finanziario che valgono per
le altre Regioni, in subordine previsione di limiti puntuali alle
voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e
complessivo - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige -
Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia
finanziaria della Regione, degli enti locali e degli enti
strumentali regionali, esorbitanza dello Stato dalla competenza
legislativa nella materia concorrente del coordinamento della
finanza pubblica e nella materia residuale dell'organizzazione
regionale.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2-bis.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e Titolo VI; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Divieto di corrispondere importi per
l'espletamento di incarichi di livello dirigenziale aggiuntivi -
Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario
indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti
locali e camere di commercio, laddove lo statuto speciale sottrae
la Regione alle misure di coordinamento finanziario che valgono per
le altre Regioni, in subordine previsione di limiti puntuali alle
voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e
complessivo - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige -
Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia
finanziaria della Regione, degli enti locali e degli enti
strumentali regionali, esorbitanza dello Stato dalla competenza
legislativa nella materia concorrente del coordinamento della
finanza pubblica e nella materia residuale dell'organizzazione
regionale.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e Titolo VI; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio
2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per
cento, anche con riguardo ai contratti e agli accordi gia'
stipulati - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento
finanziario indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e
relativi enti locali e camere di commercio, laddove lo statuto
speciale sottrae la Regione alle misure di coordinamento
finanziario che valgono per le altre Regioni, in subordine
previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di
vincoli di carattere generale e complessivo - Ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione dell'autonomia
organizzativa e dell'autonomia finanziaria della Regione, degli
enti locali e degli enti strumentali regionali, esorbitanza dello
Stato dalla competenza legislativa nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica e nella materia residuale
dell'organizzazione regionale.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e Titolo VI; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Obbligo di ridurre del 50 per cento la spesa
sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o
utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i
rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro
accessorio - Previsione che le disposizioni predette costituiscano
principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica
ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti
del Servizio sanitario nazionale - Ritenuta applicazione delle
predette disposizioni in via diretta, anziche' come principi, agli
enti locali e agli enti pubblici regionali - Lamentata introduzione
di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alla
Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti locali e camere di
commercio, laddove lo statuto speciale sottrae la Regione alle
misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre
Regioni, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci
minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e
complessivo - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige -
Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia
finanziaria della Regione, degli enti locali e degli enti
strumentali regionali, esorbitanza dello Stato dalla competenza
legislativa nella materia concorrente del coordinamento della
finanza pubblica e nella materia residuale dell'organizzazione
regionale.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e Titolo VI; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Patto di stabilita' interno - Possibilita' di
superamento per le Regioni a statuto speciale e per i loro enti
territoriali del limite imposto dall'art. 9, comma 28, alle
assunzioni di personale a tempo determinato - Previsione di un
criterio di priorita' nei meccanismi di assunzione dei predetti
lavoratori - Lamentata limitazione delle possibili scelte relative
alle assunzioni, nonche' introduzione di una norma di coordinamento
finanziario laddove lo statuto speciale sottrae la Regione
Trentino-Alto Adige, e i relativi enti locali, alle misure di
coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni -
Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata lesione
dell'autonomia finanziaria della Regione, nonche' della competenza
legislativa primaria della medesima in materia di ordinamento degli
uffici e del personale e in materia di ordinamento degli enti
locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art.14, comma 24-bis, ultimo
periodo.
- Costituzione, art. 117, comma quarto; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, nn. 1 e 3, 8, primo comma, n. 1, e
79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
(010C0778)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-2010)
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