Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Procedimenti cautelari in materia agraria -
Reclamabilita' dell'ordinanza cautelare emessa dalla sezione
specializzata agraria del tribunale e attribuzione della detta
potesta' cautelare al presidente della sezione - Mancata previsione
espressa - Prevista adozione di ordinanze in camera di consiglio
dopo aver sentito le parti, con implicito divieto di provvedere con
decreto inaudita altera parte - Denunciata violazione dei principi
di uguaglianza, di efficienza, di correttezza e di buon andamento
della pubblica amministrazione - Omessa descrizione della
fattispecie, con conseguente impossibilita' di vagliare la
rilevanza delle questioni - Difetto di chiarezza e di univocita'
dell'ordinanza di rimessione - Impropria richiesta di avallo
interpretativo - Carattere prematuro ed ipotetico delle questioni -
Assenza di adeguate argomentazioni in ordine alla non manifesta
infondatezza - Manifesta inammissibilita'.
- Cod. proc. civ., art. 669-terdecies; legge 11 febbraio 1971, n. 11,
art. 26, terzo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 97; cod. proc. civ., artt. 696,
secondo comma, e 696-bis.
(010C0917)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 22-12-2010)
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