N. 96 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 settembre 2010

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 settembre 2010 (della Regione Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta - Lamentata introduzione di una misura di contenimento della spesa pubblica di estremo dettaglio - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle attribuzioni statutarie in materia di "finanze regionali", esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 5, comma 5. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lett. f). Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione delle indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in materia di attivita' societaria - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa degli enti pubblici, anche regionali e comunali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle attribuzioni statutarie, legislative e amministrative, in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", in materia di "ordinamento degli enti locali", in materia di "finanze regionali e comunali", esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, lesione dell'autonomia finanziaria regionale, violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) ed l), e 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto per le pubbliche amministrazioni di incrementare le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010 - Divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento, anche con riguardo ai contratti e agli accordi gia' stipulati - Obbligo per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50 per cento la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva prevista deroga - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale - Lamentata introduzione di norme puntuali e dettagliate che non lasciano al legislatore regionale alcun margine di discrezionalita', lamentato carico alla sola Regione dell'onere di istituire risorse aggiuntive per i contratti a tempo determinato prorogati in virtu' della deroga - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle attribuzioni statutarie, legislative e amministrative, in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale" e in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, artt. 9, commi 2-bis, 4 e 28, e 14, comma 24-bis. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) ed l), 4, comma 1, e 12, e relative norme di attuazione. Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire societa' e obbligo di liquidare le partecipazioni gia' detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle societa' partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalita' attuative - Lamentata indebita compressione dell'autonomia organizzativa della Regione, introduzione di norme puntuali e autoapplicative, mancanza di coinvolgimento della Regione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare della Regione in materia di "ordinamento degli enti locali" e in materia di "finanze comunali", esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 14, comma 32. - Costituzione, artt. 5, 117, commi secondo, lett. g), quarto e sesto, 119, comma secondo, e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f). Amministrazione pubblica - Iniziativa economica privata - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attivita'" (DIA) - Lamentata modifica con norma statale della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata erroneita' della autoqualificazione, ritenuta incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura esclusiva o concorrente, in subordine mancanza di coinvolgimento della Regione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della competenza legislativa della Regione in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio, industria e commercio, urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 4-ter, modificativo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Costituzione, artt. 5, 117 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. g), p) e q), e 3, comma 1, lett. a), e relative norme di attuazione. Amministrazione pubblica - Iniziativa economica privata - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese - Previsione dello strumento della delegificazione e definizione dei principi e criteri direttivi da seguirsi nell'adozione dei regolamenti governativi - Lamentata incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura esclusiva o concorrente, in subordine mancanza di coinvolgimento della Regione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare della Regione in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio, industria e commercio, urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies. - Costituzione, artt. 5, 117, commi quarto e sesto, e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. g), p) e q), e 3, comma 1, lett. a), e relative norme di attuazione. (010C0732) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 10-11-2010)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.