N. 288 SENTENZA 4 - 8 ottobre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento tardivo della parte privata - Inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento della parte privata che non sia parte nel giudizio a quo ne' titolare di interesse qualificato - Inammissibilita'. Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Eccepita inammissibilita' per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, stante l'intervenuta modifica della disciplina denunciata dopo l'emanazione del provvedimento amministrativo impugnato - Reiezione. - Legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, art. 5-bis, commi 5 e 9. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e). Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Norme in deroga alla disciplina generale sulla individuazione delle giornate di apertura al pubblico - Eccepita inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della questione, in quanto riferita a norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione - Reiezione. - Legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, art. 5-bis, comma 9. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e). Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Individuazione delle giornate di apertura al pubblico - Ritenuta violazione del principio comunitario di proporzionalita' - Formulazione generica e apodittica della censura, senza indicazione dei motivi ostativi alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto comunitario - Inammissibilita'. - Legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, art. 5-bis, comma 5. - Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato UE, art. 5, comma 3. Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Individuazione delle giornate di apertura al pubblico e disciplina in deroga in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali - Ritenuta violazione della normativa statale che disciplina il mercato e tutela la concorrenza - Riconducibilita' della disciplina denunciata alla materia del commercio di competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, art. 5-bis, commi 5 e 9. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. (010C0747) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 13-10-2010)

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