Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Vecchio codice - Procedimento di revisione -
Imposizione al giudice della revisione dell'obbligo di confermare la
sentenza di condanna ove si verifichi una situazione di insufficienza
probatoria ex art. 479, terzo comma, del c.p.p. 1930 -
Ingiustificata disparita' di trattamento, con incidenza sul diritto
di difesa, rispetto ai condannati il cui giudizio di revisione sia
stato trattato secondo le norme del nuovo codice, prevedenti, nel
caso di insufficienza probatoria, la possibilita' di ottenere una
assoluzione con formula ampia - Esclusione in considerazione
dell'applicabilita' anche ai giudizi di revisione trattati secondo le
norme dell'abrogato codice delle nuove norme concernenti le formule
di proscioglimento con conseguente possibilita' di far luogo al
giudizio di revisione anche nel caso in cui si verifichi una
situazione di insufficienza probatoria - Non fondatezza della
questione nei sensi di cui in motivazione.
(C.P.P. 1930, art. 566, secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 24).
(091C0848)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 17-7-1991)
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