N. 478
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 febbraio 1991
N. 478
Ordinanza emessa il 23 febbraio 1991 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Ancona
nel procedimento penale a carico di Rossini Luigi
Processo penale - Udienza preliminare - Contestazione da parte del
p.m. di nuovi fatti non enunciati nella originaria richiesta ex
art. 416 e ss. del c.p.p. - Ammissibilita' - Condizione:
necessita' del consenso dell'imputato - Lamentata mancata
previsione di un congruo termine a difesa a fronte delle nuove
contestazioni - Violazione del principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia, attesa la necessita' di un
nuovo procedimento per far luogo alla contestazione suppletiva -
Violazione del diritto di difesa della controparte pubblica (p.m.)
e del principio di soggezione del giudice alla sola legge -
Riproposizione di questione gia' dichiarata inammissibile dalla
Corte costituzionale con decisione n. 11/1991, ritenuta, peraltro,
allo stato attuale della procedura, superabile dal giudice a quo.
(C.P.P. 1988, art. 423, secondo comma).
(Cost., artt. 2, 3, 24, 97 e 101).
(091C0880)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 17-7-1991)
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