N. 409 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1993- 10 giugno 1994

N. 409 Ordinanza emessa il 22 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 giugno 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto da Soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia contro ufficio II.DD. di Modena. Imposta sul reddito reale delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi sui crediti di imposta maturati anteriormente all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sul reddito (d.P.R. n. 917/1986) e dichiarati (come attivo) nel mod. 760 - Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in virtu' di disposizione del d.P.R. n. 42/1988 dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparita' rispetto ai contribuenti che per gli stessi interessi abbiano apportato nel mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione - Incidenza sul principio della capacita' contributiva con violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega. (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 41, art. 36). (Cost., artt. 3, 53, 76 e 77). (094C0761) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 6-7-1994)

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