N. 409
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 ottobre 1993- 10 giugno 1994
N. 409
Ordinanza emessa il 22 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 10 giugno 1994) dalla commissione tributaria di
primo grado di Modena sul ricorso proposto da Soc. coop. a r.l.
Banca Popolare dell'Emilia contro ufficio II.DD. di Modena.
Imposta sul reddito reale delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) -
Interessi sui crediti di imposta maturati anteriormente
all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sul reddito
(d.P.R. n. 917/1986) e dichiarati (come attivo) nel mod. 760 -
Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la giurisprudenza
della Cassazione, in virtu' di disposizione del d.P.R. n. 42/1988
dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparita' rispetto
ai contribuenti che per gli stessi interessi abbiano apportato nel
mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione - Incidenza sul
principio della capacita' contributiva con violazione dei principi
e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 41, art. 36).
(Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).
(094C0761)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 6-7-1994)
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