Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Pensioni - Pensioni previdenziali - Computo della pensione di
vecchiaia - Criteri - Riferimento, nella determinazione della
retribuzione pensionabile, all'ultimo quinquennio di attivita'
lavorativa - Applicabilita' di tale disposizione anche nel caso di
esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, da parte di
lavoratore che abbia gia' conseguito in precedenza la prescritta
anzianita' contributiva, di attivita' lavorativa meno retribuita, con
implicito depauperamento del trattamento pensionistico - Riconosciuto
contrasto con il principio di ragionevolezza, che non consente che
maggior lavoro e maggior apporto contributivo diano luogo ad una
diminuzione della pensione - Riconosciuta violazione, altresi', dei
principi della proporzionalita' tra trattamento pensionistico e
quantita' e qualita' del lavoro prestato e della adeguatezza della
tutela previdenziale - Illegittimita' costituzionale parziale -
Conseguente necessita' che nella ipotesi in questione la pensione
liquidata sia comunque non inferiore a quella che sarebbe spettata al
raggiungimento dell'eta' pensionabile, escludendo dal computo, ad
ogni effetto, i periodi di minore retribuzione.
(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).
Pensioni - Pensioni previdenziali - Integrazione contributiva
figurativa - Previsione della stessa anche nei casi in cui comporti,
sotto il profilo del trattamento pensionistico, un pregiudizio al
lavoratore - Asserita irragionevolezza, con incidenza sui principi di
adeguatezza, e proporzionalita' al lavoro svolto, del trattamento
pensionistico - Superamento sostanziale della questione in seguito
alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con la
precedente decisione, dell'altra norma impugnata - Non fondatezza.
(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 15, terzo comma).
(Cost., artt. 3, 36 e 38)
(094C0789)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 6-7-1994)
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