N. 436 SENTENZA 22 novembre - 1 dicembre 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca di una delle misure (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semiliberta') - Conseguente divieto di concessione, per un triennio dalla emissione del provvedimento di revoca, di ulteriori benefici (assegnazione al lavoro all'esterno, permesso premio, affidamento in prova, detenzione domiciliare e semiliberta') - Applicabilita' del divieto ai minori - Rigido automatismo della previsione, preclusiva di una valutazione individualizzata e caso per caso in ordine alla concedibilita' della misura - Esigenza di una disciplina speciale per i minori - Perdurante inerzia del legislatore - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 2. Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma; (dichiarazione ONU 20 novembre 1959; convenzione 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176). Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca di una delle misure - Divieto di concessione di ulteriori benefici ai minori - Durata della preclusione - Sopravvivenza della disposizione che la concerne, non piu' riferibile ai minori. _ Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 3. (099C2210) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-1999)

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