Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione Lazio - Contratti stipulati dalle unita' sanitarie locali per
fornitura di beni e servizi - Ritardato pagamento delle somme
dovute ai creditori dell'amministrazione - Interessi moratori -
Ritenuta deroga al tasso legale e alle norme del codice civile
(art. 1224) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e
con il limite del "diritto privato" alle competenze legislative
regionali - Sopravvenuta soppressione della disposizione censurata
- Necessita' del riesame della rilevanza - Restituzione degli atti
al giudice rimettente.
(Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53 recte:)
Allegato B alla Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art.
53.
_ Costituzione, artt. 3 e 117.
(099C2212)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-1999)
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