Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale -
Intervento in giudizio di soggetti non titolari delle attribuzioni
legislative in contestazione - Inammissibilita'.
- Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19, artt. 8, 14 e 17.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e) ed l), e terzo;
legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1; r.d. 27 luglio 1934, n. 1265,
art. 104; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7; d.lgs.
16 ottobre 2003, n. 288, art. 11, comma 3.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Farmaci - Divieto per
le aziende produttrici, i grossisti e i farmacisti di modificare,
mediante intese, la quota di rispettiva spettanza sul prezzo dei
farmaci di fascia «A», con estensione a tali fattispecie della
sanzione penale di cui agli artt. 170 e 172 del d.lgs. n. 1265 del
1934 (reato di comparaggio) - Incidenza sull'autonomia contrattuale
dei privati, con conseguente violazione della competenza esclusiva
dello Stato nella materia «ordinamento civile» - Estensione
dell'ipotesi tipica di reato a fattispecie non riconducibile a
quella codificata, con conseguente violazione della competenza
esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento penale» -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle censure
ulteriori.
- Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19, art. 8.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) e l).
Farmacia - Norme della Regione Puglia - Organizzazione del servizio
farmaceutico - Introduzione di una diversa proporzione tra il
numero di farmacie ed il numero degli abitanti rispetto a quanto
sancito a livello nazionale - Contrasto con i principi fondamentali
posti dal legislatore statale in materia di «tutela della salute» -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19, art. 14.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 2 aprile 1968, n. 475,
art. 1; r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Personale sanitario -
Direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS -
Possibilita' di procrastinare la durata del rapporto di lavoro
anche oltre il raggiungimento del limite del sessantacinquesimo
anno di eta' stabilito dalla legislazione statale, fino alla
naturale scadenza del mandato - Contrasto con i principi
fondamentali posti dal legislatore statale in materia di «tutela
della salute» - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19, art. 17.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 3, comma 7; d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 11,
comma 3.
(009C0709)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 18-11-2009)
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