N. 65 SENTENZA 12 - 21 marzo 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Militari - Ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo - Trattamento economico - Non consentita individuazione di una corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato - Erroneita' dei presupposti da parte del giudice a quo - Insussistenza di irragionevolezza nella previsione di trattamenti economici differenziati per livelli e funzioni differenti - Non fondatezza. (Legge 1 aprile 1981, n. 121, art. 43, diciassettesimo comma, e tabella c) allegata come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569). (Cost., artt. 3 e 97). (097C0283) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 26-3-1997)

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